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Crediti d'imposta per imprese «non energivore» e «non gasivore»

Per avere informazioni contattaci al numero 02/7750452 o scrivi a segreteria@asseprim.it



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Check up energia

Check up energia

Confcommercio Milano propone ai Soci un check up sui consumi energetici aziendali e offre consulenza per l'attuazione di misure di efficientamento energetico.

Modalità di utilizzo

I crediti di imposta:

  • sono utilizzabili in compensazione nel modello F24:
    • per il secondo trimestre, entro il 31/12/2022
    • per il terzo trimestre e quarto trimestre 2022, entro il 30/09/2023

Non si applicano i limiti annuali alle compensazioni pari a 250.000.00 euro (art 1 co 53 L n 244 2007 e pari a 2 milioni di euro per il 2022 (art 34 L n 388 2000).

  • sono cedibili dalle imprese beneficiarie:
    • per il secondo trimestre, entro il 31/12/2022
    • per il terzo trimestre e quarto trimestre 2022, entro il 30/09/2023 

Credito d’imposta per le imprese «non energivore»

Alle imprese non energivore, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, sono riconosciuti specifici crediti d'imposta:

  • Secondo trimestre 2022
    • E’ riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto, comprovato dalle relative fatture, della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3, D.L. n. 21/2022, il cd. decreto «Ucraina», convertito dalla L. n. 51/2022 e art. 2, co. 3, D.L. n. 50/2022, il cd. decreto «Aiuti», convertito dalla L. n. 91/2022). Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
  • Terzo trimestre 2022
    • E’ riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto, comprovato dalle relative fatture, della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022 (art. 6, co. 3, D.L. n. 115/2022, il cd. decreto «Aiuti bis», convertito dalla L. n. 142 del 21 settembre 2022). Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
  • Ottobre-novembre 2022
    • E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto, comprovato dalle relative fatture, della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (D.L. n. 144/2022, il cd. Decreto «Aiuti ter»).

Alle imprese non energivore, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW ma inferiore a 16,5 kW, è riconosciuto uno specifico credito d'imposta:

  • Quarto trimestre 2022
    • E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto, comprovato dalle relative fatture, della componente energetica, effettivamente utilizzata nel quarto trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (D.L. n. 144/2022, il cd. Decreto «Aiuti ter»).

 

Credito d’imposta per le imprese «non gasivore»

  • Secondo trimestre 2022
    • E’ riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 4, D.L. n. 21/2022, il cd. decreto «Ucraina», convertito dalla L. n. 51/2022 e art. 2, co. 1, D.L. n. 50/2022, il cd. decreto «Aiuti», convertito dalla L. n. 91/2022). Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
  • Terzo trimestre 2022
    • Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6, co. 4, D.L. n. 115/2022, il cd. decreto «Aiuti bis», convertito dalla L. n. 142 del 21 settembre 2022).
  • Quarto trimestre 2022
    • E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel quarto trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, fermo restando l’incremento del 30% del prezzo medio di riferimento del gas naturale (DL. n. 144/2022, il cd. decreto «Aiuti ter»).

 


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