• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Definizione agevolata dei pvc: fac-simile del modello nel sito dell’Agenzia delle entrate

Come noto, il decreto legislativo n. 13/2024, di attuazione della L. n. 111/2023 (“Delega al Governo per la riforma fiscale”), apporta diverse modifiche alla disciplina dell’accertamento con adesione, al fine di un suo coordinamento con la previsione dell’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, e dà attuazione all’art. 17 della citata legge delega per la riforma fiscale, avente ad oggetto la disciplina del concordato preventivo biennale.

In particolare, l’art. 5-quater, D. Lgs. n. 218/97, introdotto dal citato D. Lgs. n.13/2024, consente ai contribuenti di aderire per intero ai rilievi contenuti nei verbali di constatazione inerenti a imposte sui redditi, IVA/IRAP, ritenute, imposte sostitutive, imposta di registro, successioni/donazioni, ipocatastali e recupero crediti di imposta.

A partire dai verbali emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dal 30 aprile 2024, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte.

L’Agenzia delle entrate, nella apposita sezione del sito istituzionale, mette a disposizione un modello che i contribuenti possono utilizzare per comunicare l’adesione.

La caratteristica principale dell’istituto è che le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) vengono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni sarà pari a un sesto del minimo.

Per aderire occorre presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’ufficio (o agli uffici) dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione (indicato/i nel verbale) e all’organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

Il contribuente può comunicare l’adesione al processo verbale di constatazione presentando via Pec, oppure in Ufficio, o ancora per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento) la comunicazione senza condizioni oppure condizionandola alla rimozione degli errori manifesti. Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

L’adesione al contenuto del verbale deve essere “integrale”, cioè deve riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle dei relativi obblighi contabili, funzionali all’evasione del tributo a cui si riferiscono le violazioni sostanziali, presenti nel processo verbale.

Di conseguenza, nel caso in cui il pvc si riferisca a più annualità d’imposta o a più imposte, con relativa competenza di diversi uffici delle Entrate, il contribuente dovrà inviare il modulo di comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Di seguito i dati da indicare nella comunicazione:

  • la data di consegna del processo verbale di constatazione;
  • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;
  • i dati e i recapiti del soggetto verificato;
  • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel pvc;
  • in caso di opzione per l’adesione condizionata, l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti di cui si chiede la rimozione;
  • la sottoscrizione della comunicazione.

Qualora i contribuenti vogliano chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite utilizzabili in accertamento, devono presentare in via telematica, contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale, il modello IPEC o IPEA.

La definizione agevolata “condizionata”

È stata introdotta, inoltre, la possibilità di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti contenuti nel pvc: questa opzione consente al contribuente di subordinare l’adesione al pvc alla rimozione, da parte dell’organo verificatore, di evidenti incongruenze o errori presenti nel verbale, che hanno rilevato nel calcolo di quanto dovuto dal contribuente.

L’organo verificatore ha 10 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per correggere agli errori segnalati inviando all’indirizzo del contribuente e alla Pec del competente ufficio dell’Agenzia, una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell’accoglimento e la correzione dell’errore manifesto o il diniego ad accogliere la condizione necessaria a definire il verbale. In caso di pluralità di periodi di imposta oggetto di rilievo presenti nel verbale, non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre.

Considerato che l’adesione deve riguardare il contenuto “integrale” del verbale, nel caso in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta dei molteplici presenti nel verbale, dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti), con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell’istanza condizionata.

Cosa succede dopo la comunicazione

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la comunicazione di adesione senza condizioni, l’Agenzia gli notifica, entro i 60 giorni successivi, l’atto di definizione dell’accertamento parziale.

Se, invece, la comunicazione è condizionata alla rimozione di errori manifesti, i 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione decorrono dalla data in cui l’organo verificatore informa l’Agenzia di aver effettuato l’aggiornamento del verbale.

In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi il contribuente potrà, in ogni caso, ricorrere all’adesione senza condizione, a patto che non siano ancora trascorsi i 30 giorni dalla consegna del verbale e che presenti una nuova istanza.

Il contribuente trascorsi ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione dovrà versare quanto dovuto, in unica soluzione o in caso di rateazione, in 8 rate trimestrali (o sedici rate trimestrali per gli importi oltre 50mila euro), utilizzando i dati presenti nel fac-simile del modello F24 o F23 allegato all’atto.

I soggetti in regime di consolidato

Per i soggetti in regime di consolidato la comunicazione può essere inviata sia dalla consolidata che dalla consolidante.

La consolidata che ha ricevuto un pvc con rilievi accertabili con l’atto unico deve informare la consolidante dell’avvenuta consegna dell’atto.

La comunicazione va presentata oltre che all’organo verificatore, all’ufficio dell’Agenzia competente sulla consolidata.

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante).

L’Agenzia provvede a notificare l’atto di definizione dell’accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante tenute al relativo pagamento, con la medesima tempistica.

La consolidata o la consolidante procederanno al pagamento nei modi e nei termini sopra indicati.


06/05/24